Ordinanza sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA)
Disposizioni generali (1 - 2)
Laboratori di genetica forense (3 - 3)
Altri laboratori (4 - 8)
Obblighi dei laboratori riconosciuti giusta gli articoli 3–8
Obblighi generali (9 - 11)
Obblighi in relazione all’allestimento di profili del DNA (12 - 16)
Vigilanza (17 - 20)
Adeguamento degli allegati (20 - 20)
Disposizioni finali (21 - 23)
Norma determinante per l’accreditamento dei laboratori giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera a
2. Accesso ai dati e ai campioni
4. Informazione e formazione dei collaboratori
5. Documentazione dell’attività e tracciabilità delle modifiche