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Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
sui suoi emolumenti
(OEm-Swissmedic)

del 14 settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2021)

Approvata dal Consiglio federale il 21 settembre 2018

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto),

visto l’articolo 65 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer),

ordina:

Allegato 1 10

10 Aggiornato dal n. I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 30 ott. 2020, approvata dal CF il 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5433).

(art. 4 cpv. 1)

1

Art. 1 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za sta­bi­li­sce gli emo­lu­men­ti che l’Isti­tu­to sviz­ze­ro per gli agen­ti te­ra­peu­ti­ci (Swiss­me­dic) ri­scuo­te per le sue omo­lo­ga­zio­ni, au­to­riz­za­zio­ni, con­trol­li e pre­sta­zio­ni di ser­vi­zi.

2 Si ap­pli­ca per ana­lo­gia agli emo­lu­men­ti per le pre­sta­zio­ni for­ni­te da Swiss­me­dic nell’am­bi­to de­gli espian­ti stan­dar­diz­za­ti per l’ese­cu­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 49 del­la leg­ge dell’8 ot­to­bre 20042 sui tra­pian­ti, dell’ar­ti­co­lo 16 del­la leg­ge del 28 set­tem­bre 20123 sul­le epi­de­mie e del­la leg­ge del 3 ot­to­bre 19514 su­gli stu­pe­fa­cen­ti.

2 RS 810.21

3 RS 818.101

4 RS 612.121

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti  

Per quan­to la pre­sen­te or­di­nan­za non di­spon­ga al­tri­men­ti, si ap­pli­ca­no le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 20045 su­gli emo­lu­men­ti (OgeEm).

Art. 3 Obbligo di pagamento  

1 Chi dà luo­go a un at­to am­mi­ni­stra­ti­vo de­ve pa­ga­re un emo­lu­men­to.

2 Se l’emo­lu­men­to per una pre­sta­zio­ne è do­vu­to da più per­so­ne con­giun­ta­men­te, es­se ne ri­spon­do­no so­li­dal­men­te.

Art. 4 Calcolo  

1 Gli emo­lu­men­ti si cal­co­la­no se­con­do im­por­ti fis­si con­for­me­men­te agli al­le­ga­ti 1 e 2 o se­con­do l’one­re.

2 La ta­rif­fa ora­ria per gli emo­lu­men­ti se­con­do l’one­re am­mon­ta a 200 fran­chi.

Art. 5 Supplementi generali sugli emolumenti  

1 Nel­le pro­ce­du­re am­mi­ni­stra­ti­ve che oc­ca­sio­na­no un one­re sup­ple­men­ta­re con­si­de­re­vo­le, se­gna­ta­men­te a cau­sa di una do­cu­men­ta­zio­ne la­cu­no­sa al­le­ga­ta a una do­man­da o per la con­se­gna di do­cu­men­ti sup­ple­men­ta­ri, Swiss­me­dic può fat­tu­ra­re, ol­tre agli im­por­ti fis­si, un sup­ple­men­to cal­co­la­to in ba­se al­le ore di la­vo­ro ri­chie­ste.

2 Swiss­me­dic mo­ti­va l’one­re sup­ple­men­ta­re e lo fat­tu­ra a par­te.

3 Se l’one­re sup­ple­men­ta­re ai sen­si del ca­po­ver­so 2 è straor­di­na­ria­men­te ele­va­to, Swiss­me­dic co­mu­ni­ca in an­ti­ci­po gli emo­lu­men­ti pre­vi­sti al­la per­so­na sog­get­ta al pa­ga­men­to.

Art. 6 Supplemento sugli emolumenti per procedura di omologazione accelerata  

Nel­la pro­ce­du­ra di omo­lo­ga­zio­ne ac­ce­le­ra­ta (art. 7 dell’or­di­nan­za del 21 set­tem­bre 20186 sui me­di­ca­men­ti), gli emo­lu­men­ti per le nuo­ve omo­lo­ga­zio­ni (al­le­ga­to 1 n. 1), per le esten­sio­ni di omo­lo­ga­zio­ne (al­le­ga­to 1 n. 4) e per in­di­ca­zio­ni nuo­ve o mo­di­fi­ca­te (al­le­ga­to 1 n. 5.1) so­no mag­gio­ra­ti del 50 per cen­to.

Art. 7 Supplemento sugli emolumenti per procedura con preannuncio  

Per le nuo­ve omo­lo­ga­zio­ni (al­le­ga­to 1 n. 1) e per le in­di­ca­zio­ni nuo­ve o mo­di­fi­ca­te (al­le­ga­to 1 n. 5.1), pre­sen­ta­te nell’am­bi­to di una pro­ce­du­ra con pre­an­nun­cio e trat­ta­te con un ter­mi­ne ab­bre­via­to del 20 per cen­to, gli emo­lu­men­ti rad­dop­pia­no.

Art. 8 Riduzioni generali degli emolumenti  

1 Se non en­tra nel me­ri­to di una do­man­da, o se la do­man­da vie­ne ri­ti­ra­ta e non è sta­ta ef­fet­tua­ta al­cu­na pe­ri­zia com­ple­ta, Swiss­me­dic può ri­dur­re gli emo­lu­men­ti.

2 Swiss­me­dic può ri­dur­re gli emo­lu­men­ti per le do­man­de pre­sen­ta­te e trat­ta­te esclu­si­va­men­te per via elet­tro­ni­ca.

3 Le ri­du­zio­ni de­gli emo­lu­men­ti non so­no con­ces­se sui sup­ple­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 5.

4 Gli emo­lu­men­ti di un im­por­to com­ples­si­vo in­fe­rio­re a 50 fran­chi non ven­go­no fat­tu­ra­ti.

Art. 9 Riduzione degli emolumenti per nuove omologazioni  

L’emo­lu­men­to per nuo­ve omo­lo­ga­zio­ni (al­le­ga­to nu­me­ro 1.1–1.3) non è ri­scos­so su:

a.
me­di­ca­men­ti per uso uma­no im­por­tan­ti per ma­lat­tie ra­re ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 4 dell’or­di­nan­za dell’Isti­tu­to sviz­ze­ro per gli agen­ti te­ra­peu­ti­ci del 22 giu­gno 20067 con­cer­nen­te l’omo­lo­ga­zio­ne sem­pli­fi­ca­ta di me­di­ca­men­ti e l’omo­lo­ga­zio­ne di me­di­ca­men­ti con pro­ce­du­ra di no­ti­fi­ca (OO­SM);
b.
me­di­ca­men­ti ve­te­ri­na­ri im­por­tan­ti per ma­lat­tie ra­re di cui all’ar­ti­co­lo 8 OO­SM;
c.
me­di­ca­men­ti con in­di­ca­zio­ne esclu­si­va­men­te pe­dia­tri­ca.
Art. 10 Riduzione degli emolumenti per le procedure ai sensi degli articoli 13 e 14 LATer  

1 Gli emo­lu­men­ti per le do­man­de trat­ta­te in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 13 LA­Ter so­no ri­dot­ti del 60 per cen­to.

2 Gli emo­lu­men­ti per le do­man­de trat­ta­te in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 let­te­ra abis o ater LA­Ter so­no ri­dot­ti del 70 per cen­to.

3 Gli emo­lu­men­ti per le do­man­de trat­ta­te in ap­pli­ca­zio­ne dell’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 lett. aqua­ter LA­Ter so­no ri­dot­ti del 90 per cen­to.

Art. 11 Riduzione degli emolumenti per domande collettive  

Se la stes­sa va­ria­zio­ne ai sen­si dell’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 5, 6, 7 o 9.4 con do­cu­men­ta­zio­ne dal con­te­nu­to iden­ti­co è pre­sen­ta­ta con­tem­po­ra­nea­men­te per più me­di­ca­men­ti (do­man­da col­let­ti­va), l’emo­lu­men­to per il se­con­do e per ogni ul­te­rio­re me­di­ca­men­to è ri­dot­to dell’80 per cen­to.

Art. 12 Riduzione degli emolumenti per motivi di interesse pubblico  

Swiss­me­dic può ri­nun­cia­re in­te­ra­men­te o in par­te al­la ri­scos­sio­ne de­gli emo­lu­men­ti se sus­si­ste un in­te­res­se pub­bli­co pre­pon­de­ran­te al­la ri­du­zio­ne de­gli emo­lu­men­ti.

Art. 13 Tetto massimo degli emolumenti per estensioni di omologazioni e modifiche  

Se per un me­di­ca­men­to omo­lo­ga­to so­no ri­chie­ste con­tem­po­ra­nea­men­te una o più esten­sio­ni di omo­lo­ga­zio­ni con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ro 4, o va­ria­zio­ni con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 5, 6 e 7 (do­man­da mul­ti­pla), Swiss­me­dic ri­scuo­te al mas­si­mo l’emo­lu­men­to che ap­pli­che­reb­be per la nuo­va omo­lo­ga­zio­ne di que­sto me­di­ca­men­to. Da que­sto im­por­to so­no esclu­si i sup­ple­men­ti di cui all’ar­ti­co­lo 5.

Art. 14 Esborsi  

1 Ol­tre agli esbor­si di cui all’ar­ti­co­lo 6 OGeEm8, so­no con­si­de­ra­ti esbor­si:

a.
i co­sti so­ste­nu­ti da Swiss­me­dic nell’am­bi­to di at­ti am­mi­ni­stra­ti­vi, se­gna­ta­men­te di as­sun­zio­ni del­le pro­ve;
b.
i co­sti del­le in­da­gi­ni scien­ti­fi­che;
c.
i co­sti del­le ana­li­si di la­bo­ra­to­rio;
d.
i co­sti di esa­mi par­ti­co­la­ri.

2 Sca­du­to il ter­mi­ne di pa­ga­men­to, è do­vu­to un in­te­res­se di mo­ra del cin­que per cen­to all’an­no.

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo  

L’or­di­nan­za del 2 di­cem­bre 20119 su­gli emo­lu­men­ti per gli agen­ti te­ra­peu­ti­ci è abro­ga­ta.

Art. 16 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2019.

Emolumenti per medicamenti per uso umano e veterinario

I. Emolumenti per omologazioni

Medicamenti per uso umano

Medicamenti veterinari

1 Emolumenti per nuove omologazioni (art. 11 LATer)

1.1
Medicamenti con principio attivo nuovo

80 000.–

8 000.–

1.2
Medicamenti con principio attivo noto (art. 12 cpv. 5 OOSM)

50 000.–

1.3
Medicamento fitoterapeutico con principio attivo nuovo

30 000.–

2 Emolumenti per nuove omologazioni con procedura semplificata

2.1
Omologazione temporanea (art. 9a LATer)

80 000.–

2 000.–

2.2
Medicamenti con principio attivo noto con innovazione
(art. 14 cpv. 1 lett. a LATer)

30 000.–

5 000.–

2.3
Medicamenti con principio attivo noto senza innovazione
(art. 14 cpv. 1 lett. a LATer)

15 000.–

3 000.–

2.4
Medicamenti fitoterapeutici (art. 14 cpv. 1 lett. cbis LATer)

5 000.–

2.5
Medicamenti complementari con indicazione (art. 14 cpv. 1 lett. b LATer)

3 000.–

3 000.–

2.6
Medicamenti complementari senza indicazione (art. 14 cpv. 1 lett. b LATer)

1 500.–

1 500.–

2.7
Medicamenti complementari senza indicazione con dossier in forma ridotta

500.–

500.–

2.8
Medicamenti per il fabbisogno ospedaliero (art. 14 cpv. 1 lett. d LATer)

2 000.–

s. o.

2.9
Medicamenti per il servizio sanitario (art. 14 cpv. 1 lett. e LATer)

2 000.–

s. o.

2.10
Preparati di allergeni destinati alla terapia

3 000.–

2.11
Preparato di allergeni affine destinato alla terapia

1 000.–

2.12
Preparati di allergeni destinati alla diagnostica

300.–

2.13
Preparato di allergeni affine destinato alla diagnostica

100.–

2.14
Importazione parallela (art. 14 cpv. 2 LATer)

4 000.–

3 Emolumenti per nuove omologazioni sulla base di una notifica

3.1
Medicamenti di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b LATer

500.–

s. o.

3.2
Dossier di base dell’azienda o Master-Dossier o modello di documentazione della qualità per medicamenti complementari (art. 37 dell’ordinanza del 7 settembre 201811 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici)

1 000.–

1 000.–

3.3
Medicamenti complementari senza indicazione sulla base di un dossier di base dell’azienda e un Master-Dossier o un modello di documentazione della qualità omologati (art. 15 cpv. 1 lett. a LATer); per ogni 20 notifiche o parti di esse

200.–

200.–

3.4
Medicamenti veterinari (art. 39 e 40 OOSM)

s. o.

500.–

3.5
Co-marketing (art. 34 OOSM)

2 000.–

500.–

4 Emolumenti per estensioni di omologazioni

4.1
Variazione della forma farmaceutica

25 000.–

3 000.–

4.2
Variazione del principio attivo

15 000.–

3 000.–

4.3
Variazione della biodisponibilità

15 000.–

4.4
Variazione farmacocinetica (p.es. modifica della velocità di rilascio)

15 000.–

4.5
Variazione o integrazione della posologia (= dosaggio)

15 000.–

3 000.–

4.6
Variazione o aggiunta di un modo di somministrazione

15 000.–

3 000.–

4.7
Variazione a un organismo geneticamente modificato in un medi­camento o di principi attivi fabbricati con procedura o tecnologie ricombinanti

15 000.–

4.8
Variazione o integrazione di una specie di animali da reddito cui è destinato il medicamento.

s. o.

3 000.–

5 Emolumenti per variazioni importanti di tipo II12

5.1
Indicazione nuova o modificata

15 000.–

2 500.–

5.2
Posologia raccomandata nuova o modificata

10 000.–

2 500.–

5.3
Variazione importante dell’informazione sul medicamento

5 000.–

2 000.–

5.4
Variazione importante della qualità

5 000.–

2 000.–

5.5
Trasferimento in un’altra categoria di dispensazione

5 000.–

2 000.–

5.6
Altre variazioni importanti

2 000.–

2 000.–

5.7
Variazione o integrazione di una specie di animali domestici cui è destinato il medicamento.

s. o.

2 000.–

5.8
Variazione del tempo di attesa

s. o.

2 000.–

6 Emolumenti per variazioni di tipo IB

6.1
Variazioni minori di tipo IB

750.–

750.–

7 Emolumenti per variazioni di tipo IA

7.1
Variazioni minori di tipo IA, notifica immediatamente dopo l’attuazione della variazione

200.–

200.–

7.2
Variazioni minori di tipo IA, notifica entro 12 mesi dall’attuazione della variazione
200.–
200.–

8 Rinnovo e rinuncia

8.1
Rinnovo dell’omologazione

500.–

500.–

8.2
Rinuncia all’omologazione

300.–

300.–

9 Altri emolumenti amministrativi

9.1
Domanda per l’attuazione della procedura di omologazione accelerata

5 000.–

s. o.

9.2
Riconoscimento dello statuto di medicamento importante per malattie rare

3 000.–

300.–

9.3
Conversione dell’omologazione temporanea in omologazione a tempo indeterminato

500.–

500.–

9.4
Trasferimento dell’omologazione di un medicamento

1 000.–

1 000.–

11 RS 812.212.24

12 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari; GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 712/2012, GU L 209 del 4.8.2012, pag. 4.

II. Emolumenti per controlli di oneri di omologazione

Medicamenti per uso umano

Medicamenti veterinari

1.
Relazione periodica sulla sicurezza del medicamento e sul rapporto rischio-beneficio

3000.–

300.–

2.
Oneri relativi alla clinica o preclinica

3000.–

2000.–

3.
Oneri relativi alla qualità

1500.–

1000.–

4.
Aggiornamento di un Plasma Master File

3000.–

s. o.

III. Emolumenti per liberazione di lotti

Medicamenti per uso umano

1.
Esame delle specifiche sulla qualità nell’ambito di una domanda di liberazione di lotti

2000.–

2.
Esame di un pool di plasma nell’ambito di una domanda di liberazione di lotti (per ogni marker)

150.–

IV. Autorizzazione di sperimentazioni cliniche

Medicamenti per uso umano

1.
Nuova sperimentazione clinica

5000.–

2.
Variazione di una sperimentazione clinica

1000.–

V. Emolumenti per autorizzazioni di esercizio

Medicamenti per uso umano e veterinario

1 Autorizzazioni di esercizio

1.1
Concessione

1500.–

1.2
Modifica

600.–

1.3
Valutazione dei rapporti di ispezione degli ispettorati regionali

200.–

1.4
Aggiornamento delle banche dati

100.–

2 Importazione ed esportazione

2.1
Importazione di medicamenti, espianti standardizzati, sangue o emoderivati

100.–

2.2
Importazione o esportazione generale di sostanze soggette a controllo

200.–

2.3
Importazione o esportazione unica di sostanze soggette a controllo

100.–

VI. Emolumenti per certificati

Medicamenti per uso umano e veterinario

1.
Certificato di base per un’autorizzazione di esercizio (per sito di esercizio), un prodotto o la liberazione di lotti, senza allegato

200.–

2.
Allegato a un certificato (per ogni allegato)

100.–

Allegato 2

(art. 4 cpv. 1)

Emolumenti per dispositivi medici

franchi

1 Immissione in commercio

1.1
Notifica per l’immissione in commercio di un dispositivo medico

300.–

1.2
Deroga per l’immissione in commercio di dispositivi medici non conformi

1 000.–

2 Autorizzazione di sperimentazioni cliniche

2.1
Nuova sperimentazione clinica

5 000.–

2.2
Variazione di una sperimentazione clinica

1 000.–

3 Valutazione di conformità

3.1
Prima denominazione o rinnovo della designazione di un organismo di valutazione della conformità

15 000.–

3.2
Variazione della designazione di un organismo di valutazione della conformità

10 000.–

4 Rilascio di un certificato di esportazione per un dispositivo medico

200.–

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