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Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro
1 La SECO è l’autorità federale preposta al mercato del lavoro. 2 Sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento. 3 Sorveglia il collocamento privato in relazione con l’estero e la fornitura all’estero di personale a prestito. 4 Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di formazione continua per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.21 21 Nuovo testo giusta l’all. n. 35 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU2016689;FF 2013 3085).
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Art. 32 Cantoni
1 I Cantoni disciplinano la sorveglianza del servizio pubblico di collocamento, del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito. 2 Gestiscono almeno un ufficio cantonale del lavoro.
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Art. 33 Collaborazione
1 Le autorità federali e cantonali preposte al mercato del lavoro collaborano per equilibrarlo a livello nazionale. Nelle singole regioni economiche, le autorità dei Cantoni interessati collaborano direttamente. 2 Gli uffici del lavoro si adoperano affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche le altre organizzazioni attive nel settore del collocamento cooperino efficacemente all’esecuzione dei provvedimenti in questo campo. 3 Il Consiglio federale disciplina la competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro e quella delle istituzioni dell’assicurazione invalidità in materia di collocamento degli invalidi e degli andicappati.
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Art. 33a Trattamento di dati personali 22
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:23 - a.
- registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;
- b.
- registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;
- c.
- registrare i licenziamenti e le chiusure d’impresa;
- d.
- applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- e.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- f.
- allestire statistiche.
2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: - a.
- per i dati concernenti la salute e l’appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento;
- b.
- per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell’ambito dell’esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 198224 sull’assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3 Inoltre, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare i dati personali che permettono di valutare la situazione personale ed economica dei beneficiari di prestazioni di consulenza ai sensi della presente legge.25 22 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). 23 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 79 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 24 RS 837.0 25 Introdotto dall’all. 1 n. II 79 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art. 34 Obbligo del segreto 26
Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l’attività del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.
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Art. 34a Comunicazione di dati 27
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: - a.
- agli organi dell’assicurazione per l’invalidità, qualora un obbligo in tal senso sia sancito dalla legge federale del 19 giugno 195928 sull’assicurazione per l’invalidità;
- b.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
- c.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- d.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- e.29
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile30.
2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: - a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199231 sulla statistica federale;
- d.
- alle autorità istruttorie penali, qualora sia necessario per denunciare o impedire un crimine.
3 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro è garantito. 4 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: - a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse della persona in cerca di lavoro.
5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito. 6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata. 7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
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Art. 34b Consultazione degli atti 32
1 Purché rimangano tutelati interessi preponderanti, possono consultare gli atti: - a.
- le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concernono;
- b.
- le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
- c.
- le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
- d.
- le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito.
2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.
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Art. 35 Sistemi d’informazione 3334
1 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 198235 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d’informazione che servono: - a.
- al collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI), per:
- 1.
- facilitare il collocamento,
- 2.
- rendere esecutiva la LADI,
- 3.
- osservare il mercato del lavoro,
- 4.
- agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione per l’invalidità,
- 5.
- agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro;
- b.
- alla gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bis lett. e LADI), per:
- 1.
- consultare i posti vacanti,
- 2.
- consultare i posti vacanti soggetti all’obbligo di annuncio,
- 3.
- annunciare i posti vacanti,
- 4.
- contattare le persone in cerca d’impiego,
- 5.
- gestire i posti vacanti.36
2 Il sistema d’informazione di cui al capoverso 1 lettera a può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso 2.37 3 I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:38 - a. e b.39 ...
- c.40
- gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85 LADI);
- d.41
- i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85c LADI);
- e.42
- gli uffici regionali di collocamento (URC), per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85b LADI);
- f.43
- ...
- g.44
- gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;
- h. e i.45...
- i.
- l’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio;
- j.46
- ...
- jbis.47gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all’articolo 35a;
- k.48...
3bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, tra i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento e dell’assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.49 3ter Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: - a.
- le persone in cerca d’impiego registrate all’URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;
- b.
- i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d’impiego;
- c.
- i collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento, per consultare in forma non anonimizzata i profili delle persone in cerca d’impiego;
- d.
- gli URC, per gestire gli annunci di posti vacanti;
- e.
- la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 1.50
4 La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all’adempimento di compiti federali. 5 Il Consiglio federale disciplina: - a.
- la responsabilità per la protezione dei dati;
- b.
- i dati da raccogliere;
- c.
- il termine di conservazione dei dati;
- d.51
- la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3ter;
- e.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- f.
- la collaborazione fra le autorità interessate;
- g.
- la sicurezza dei dati.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000205). 34 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 35 RS 837.0 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 37 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 38 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 39 Abrogatedall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 40 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 41 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 43 Abrogatadall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 44 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021(RU2021338;FF20193659). 45 Abrogatedall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 46 Introdotta dall’all. n. III 5 dellaL del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero (RU 2015 3857; FF 2014 17232379). Abrogatadall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 47 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 48 Introdotta dall’art. 4 n. 2 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi deiCantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 811; FF 2019 2341). 49 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RU 2011 1167; FF 2008 6761). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 50 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU2021338;FF20193659). 51 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
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Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati 5253
1 Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85fdella legge del 25 giugno 198254 sull’assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se: - a.
- la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b.
- gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.55
1bis Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui: - a.
- non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b.
- le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
- 1.
- per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
- 2.
- per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.56
1ter Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 1bis può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.57 2 I collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d’informazione mediante un’adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L’obbligo d’anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.
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Art. 35b Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate 58
1 Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, la SECO tiene, mediante un adeguato sistema d’informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili. 2 Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al mancato rilascio di un’autorizzazione.
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Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro
1 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni necessarie per l’osservazione del mercato del lavoro.59 2 Gli uffici del lavoro osservano la situazione e l’evoluzione del mercato del lavoro nel loro Cantone. Presentano rapporto alla SECO sulla situazione del mercato del lavoro, come anche sul collocamento pubblico e privato e sulla fornitura di personale a prestito. 3 I risultati sono pubblicati in modo tale da escludere qualsiasi riferimento alle persone interessate.60 4 I dati raccolti per l’osservazione del mercato del lavoro possono essere utilizzati soltanto a scopi statistici. 59Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321). 60Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, in vigore dal 1° ago. 1993 (RU 1993 2080; FF 1992 I 321).
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Art. 37 Commissione per la politica economica 61
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica. Nella commissione sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, le cerchie scientifiche, i datori di lavoro e i lavoratori. 61 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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