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Art. 50 Concetto dell’anno intero di contribuzione
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
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Art. 50a Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968
1La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente. 2L’Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968.
1 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
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Art. 50b Ripartizione dei redditi a.Disposizioni generali
1I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.2 2Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti. 3I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
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Art. 50c b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio
1In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l’articolo 50g. 2La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 50d c. Compiti delle casse di compensazione committenti
1La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione. 2Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.2
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).
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Art. 50e d. Compiti delle casse di compensazione interessate
Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: - a.
- aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
- b.
- procedere alla divisione a metà dei redditi dell’assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
- c.
- iscrivere la metà del reddito dell’assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
- d.
- trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 50f e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi
1Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto. 2Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.2
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 5271).
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Art. 50g f. Procedura in caso di riscossione di una rendita
Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 50h g. Effetto della ripartizione dei redditi
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all’atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 51 Calcolo del reddito annuo medio
1...2 2Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52d, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52b.3 3Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.4 4All’atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d’invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 29quinquies LAVS.5 5Se il coniuge ha diritto soltanto a una mezza rendita o a un quarto di rendita, la metà del reddito annuo determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.6 6I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.7
1 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135). 2 Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361, 2012 5797). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 5 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 51bis Fattori di rivalutazione
1L’Ufficio federale stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa secondo l’articolo 30 capoverso 1 LAVS.2 2Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l’indice delle rendite, secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell’assicurato fino all’anno precedente l’evento assicurativo.3
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219).
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Art. 51ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi
1L’Ufficio federale informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dell’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica nonché dell’indice dei salari dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se: - a.
- l’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
- b.
- le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.2
1bisLa base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita: - a.
- dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice svizzero dei prezzi al consumo;
- b.3
- dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.4
2L’Ufficio federale esamina periodicamente la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell’articolo 212 OAVS.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). 4 Introdotto dall’art. 11 dell’O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1014).
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Art. 51quater Comunicazione dell’importo della rendita adeguata
L’importo della rendita adeguata all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all’avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
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Art. 52 Scala delle rendite parziali
1Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, in per cento | | Rendita parzialein per cento della rendita completa | Numero della scala delle rendite | di almeno | ma inferiore a | | | | | | | | 2,28 | 2,27 | 1 | 2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | 4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | 6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | 9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | 11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | 13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | 15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | 18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | 20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | 22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | 25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | 27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | 29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | 31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | 34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | 36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | 38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | 40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | 43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | 45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | 47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | 50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | 52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | 54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | 56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | 59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | 61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | 63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | 65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | 68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | 70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | 72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | 75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | 77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | 79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | 81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | 84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | 86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | 88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | 90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | 93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | 95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | 97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |
1bisL’Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.2 2Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età comporti almeno il 97,73 per cento. 3 e 4...3.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 2 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579). 3 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).
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Art. 52a Insorgere dell’evento assicurato prima di compiere 21 anni
Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52b Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni
Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52c Periodi di contribuzione nell’anno in cui sorge il diritto alla rendita
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52d Conteggio degli anni di contribuzione mancanti
Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:2 Anni interi di contribuzione dell’assicurato | Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a | da | a | | 20 | 26 | 1 | 27 | 33 | 2 | da 34 | | 3 |
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3710).
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Art. 52e Diritto all’attribuzione di accrediti per compiti educativi
Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52f Computo di accrediti per compiti educativi
1Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5. 2L’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite. 2bis...2 3Se il figlio muore durante l’anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell’anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5. 4Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi. 5Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2681). Abrogato dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).
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Art. 52fbis Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio
1Il giudice o l’autorità di protezione dei minori che decide in merito all’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all’attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi. 2Il giudice o l’autorità di protezione dei minori assegna l’intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio. 3I genitori che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all’ufficio dello stato civile o all’autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l’intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l’autorità di protezione dei minori decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2. 4I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l’articolo 52f capoverso 4, in futuro l’accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l’autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all’assegnazione dell’accredito per compiti educativi. 5L’articolo 29sexiescapoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell’accredito per compiti educativi. 6Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre. 7Le modifiche nell’assegnazione dell’accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).
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Art. 52g Accrediti per compiti assistenziali a.Condizione della facile raggiungibilità
La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
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Art. 52h
…1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835).
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Art. 52i c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone
Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l’accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52k d. Computo di accrediti per compiti assistenziali
Per la determinazione dell’importo degli accrediti per compiti assistenziali, l’articolo 52f è applicabile per analogia.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 52l e. Domanda
1Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale. 2Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 53 Tavole delle rendite
1L’Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.2 2Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
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Art. 53bis Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta
Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre.
1 Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 54 Calcolo delle rendite per superstiti
Quando la persona deceduta ha compiuto l’età indicata qui sotto, l’aumento del reddito medio proveniente da un’attività lucrativa, secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a: | per cento | meno di 23 | 100 | 23 | 90 | 24 | 80 | 25 | 70 | 26 | 60 | 27 | 50 | 28–29 | 40 | 30–31 | 30 | 32–34 | 20 | 35–38 | 10 | 39–45 | 5 | più di 45 | 0 | | |
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
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Art. 54bis Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani
1...2 2Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS). 3La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani. 4Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 2 Abrogato dal n. II 2 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
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