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Art. 13 Superficie aziendale 32
La superficie aziendale (SA) comprende:33 - a.
- la superficie agricola utile;
- b.34
- la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate;
- c.
- la superficie improduttiva ricoperta di vegetazione;
- d.
- le superfici improduttive quali piazzali di stabili, corti, vie o terra non coltivabile;
- e.
- le superfici non agricole quali cave di ghiaia, cave di pietra o corsi d’acqua.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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Art. 14 Superficie agricola utile 35
1 Per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: - a.
- la superficie coltiva;
- b.
- la superficie permanentemente inerbita;
- c.
- i terreni da strame;
- d.
- la superficie con colture perenni;
- e.
- la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura);
- f.
- la superficie con siepi e boschetti rivieraschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 199136 sulle foreste.
2 Non rientrano nella SAU: - a.
- i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari;
- b.
- le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 36 RS 921.0
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Art. 15 Colture speciali
1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.37 2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all’articolo 14 lettere a, d ed e. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU
1 Non sono considerate superficie agricola utile: - a.
- le superfici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola;
- b.
- le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive;
- c.
- le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013;
- d.
- i terreni edificabili urbanizzati, delimitati definitivamente entro il 31 dicembre 2013;
- e.
- le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d’esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche;
- f.
- le superfici con impianti fotovoltaici.38
2 Una superficie non ha quale destinazione principale l’utilizzazione agricola se: - a.
- quest’ultima è fortemente ridotta;
- b.
- il reddito derivante dall’utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un’utilizzazione non agricola; o
- c.
- la funzione di cura è predominante.
3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che:39 - a.
- le superfici sono situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e la loro destinazione principale è l’utilizzazione agricola;
- b.
- si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d oppure e;
- c.40
- per le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera e il contratto di affitto è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della LAAgr41; e
- d.
- la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.42
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 41 RS 221.213.2 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5869).
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Art. 17 Superfici all’estero 43
1 Le superfici ubicate all’estero sono considerate superficie agricola utile di un’azienda se: - a.
- si trovano nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200544 sulle dogane;
- b.
- i requisiti per l’importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;
- c.
- il centro dell’azienda si trova nella zona di confine svizzera.
2 Per superfici coltivate per tradizione famigliare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona di confine svizzera. 3 In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione famigliare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione famigliare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un’azienda nella zona di confine svizzera. 4 I Cantoni tengono un registro delle superfici all’estero coltivate per tradizione famigliare. 43 Nuovo testo giusta il n. 50 dell’all. 4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). 44 RS 631.0
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Art. 18 Superficie coltiva
1 Per superficie coltiva s’intende la superficie sottoposta a rotazione. È composta dalla superficie coltiva aperta e dai prati artificiali. 2 Per superficie coltiva aperta s’intende la superficie destinata alle colture campicole annuali, alle colture di ortaggi e di bacche annuali nonché a quelle delle piante aromatiche e medicinali annuali. Il maggese fiorito, il maggese da rotazione e le strisce su superficie coltiva fanno parte della superficie coltiva aperta.45 3 Per prato artificiale s’intende la superficie seminata a prato che nell’ambito di una rotazione viene sfruttata durante almeno un ciclo vegetativo. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3813).
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Art. 19 Superficie permanentemente inerbita
1 Per superficie permanentemente inerbita s’intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d’estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.46 2 Per prato permanente s’intende la superficie che viene falciata almeno una volta all’anno per la produzione di foraggio. 3 Per pascolo permanente s’intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d’estivazione. 4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 novembre 199247 sulle foreste. 5 I prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se: - a.48
- sono falciati annualmente e lo sfruttamento si fonda su una tradizione ininterrotta e pluriennale; e
- b.
- il foraggio grezzo raccolto viene utilizzato per il foraggiamento invernale all’interno dell’azienda.
6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se: - a.
- formano un insieme di almeno 20 are;
- b.
- il loro sfruttamento non è pericoloso; e
- c.
- si tratta di superfici in proprietà o in affitto.
7 Per superficie permanentemente inerbita s’intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.49 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). 47 RS 921.01 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). 49 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315).
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Art. 20 Superficie inerbita
Per superficie inerbita s’intende il prato artificiale (art. 18 cpv. 3) e la superficie permanentemente inerbita (art. 19).
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Art. 21 Terreni da strame
Per terreni da strame s’intendono le superfici sfruttate in modo estensivo in luoghi paludosi e umidi che vengono falciate al massimo una volta all’anno e almeno ogni due o tre anni e il cui raccolto viene utilizzato solo eccezionalmente come foraggio all’interno dell’azienda.
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Art. 22 Superficie con colture perenni
1 Per colture perenni s’intendono: - a.
- vigneti;
- b.
- frutteti;
- c.
- colture pluriennali di bacche;
- d.
- piante medicinali e aromatiche pluriennali;
- e.
- luppolo;
- f.50
- colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo;
- g.
- colture floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive;
- h.51
- selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;
- i.
- colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (Miscanthus).
2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di: - a.
- almeno 300 alberi per ettaro in caso di meli, peri, prugni, susini, cotogni, kiwi e sambuchi;
- b.
- almeno 200 alberi per ettaro in caso di albicocchi e peschi;
- c.
- almeno 100 alberi per ettaro in caso di ciliegi e noci.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri
1 Per siepi e boschetti rivieraschi s’intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 2 Per boschetti campestri s’intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti: - a.
- superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m2;
- b.
- larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
- c.
- età del popolamento, al massimo 20 anni.
2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.
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Art. 24 Superficie d’estivazione (SE)
1 Per superficie d’estivazione si intendono: - a.
- i pascoli comunitari;
- b.
- i pascoli d’estivazione;
- c.
- i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione.
2 Le superfici nella regione d’estivazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199852 sulle zone agricole sono considerate superfici d’estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi.
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Art. 25 Pascoli comunitari
I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un’azienda con pascoli comunitari (art. 8).
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Art. 26 Pascoli d’estivazione 53
Per pascoli d’estivazione s’intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all’estivazione di animali e fanno parte di un’azienda d’estivazione (art. 9). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901).
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