Ordinanza
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Allegato |
(art. 1 cpv. 3 e 4) |
1 |
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 5 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164. |
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 La classificazione delle attrezzature a pressione è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione8 e dall’allegato II menzionato in tale disposizione. 2 Alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e agli allegati I, III e IV menzionati in tali disposizioni. 3 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
5Gli ispettorati degli utilizzatori sottostanno ai requisiti menzionati agli articoli 16 e 25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 6 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione10:
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 6 Sorveglianza del mercato
La sorveglianza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è retta dagli articoli 19–29 OSPro11. 11 RS 930.111 |
Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 20 novembre 200212 sulle attrezzature a pressione è abrogata. 2 ...13 12 [RU 2003 38, 2010 2583all. 4 n. II 5, 2015 1903all. 6 n. 6] 13 La mod. può essere consultata alla RU 2016 233. |
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016. 2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza. |
Concordanza terminologica e del diritto applicabile |
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1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |