1. Un organismo designato svizzero è istituito a norma del diritto svizzero e ha personalità giuridica. 2. Un organismo designato è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta. Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interesse. 3. Un organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, gli acquirenti, i proprietari, gli utilizzatori o gli addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti. 4. Un organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall’intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati designati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. 5. Un organismo designato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica. 6. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo designato e il suo personale devono svolgere i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività. 7. Un organismo designato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell’allegato 2 e per le quali è stato designato, sia che tali compiti siano svolti dall’organismo designato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità. 8. In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristiche essenziali e compiti per i quali è stato designato, l’organismo designato deve disporre: - a.
- del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- b.
- delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo designato dalle altre attività;
- c.
- delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
9. Un organismo designato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato designato e ha accesso all’insieme delle apparecchiature o degli impianti necessari. 10. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l’organismo è stato designato possiede: - a.
- una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell’ambito per il quale l’organismo è stato designato;
- b.
- conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l’autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
- c.
- conoscenza e comprensione adeguate delle specifiche tecniche armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni della LProdC e della presente ordinanza;
- d.
- la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.
11. L’organismo designato, il suo gruppo dirigente e il personale addetto alle valutazioni devono essere imparziali. La remunerazione del gruppo dirigente dell’organismo designato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni. 12. Un organismo designato sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o che l’autorità statale stessa non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica. 13. L’UFCL può fissare requisiti minimi concernenti l’estensione e la somma della copertura per l’assicurazione di responsabilità civile per l’entità e il tipo di rischi assunti probabilmente dall’organismo designato. 14. Il personale dell’organismo designato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell’allegato 2, tranne che nei confronti dell’UFCL. Sono tutelati i diritti di proprietà. 15. L’organismo designato partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento europeo degli organismi designati e del gruppo di coordinamento svizzero degli organismi designati, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato. Deve applicare in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dal primo gruppo di coordinamento menzionato.
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