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Art. 17 Richiesta di autorizzazione
(art. 10 cpv. 2 e 5, art. 12-14, nonché art. 17 cpv. 1 LBVM) 1Il commerciante presenta una richiesta di autorizzazione alla FINMA. Questa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su: - a.
- il campo di attività (art. 18);
- b.
- l'organizzazione (art. 19);
- c.1
- il sistema di controllo interno (art. 20);
- d.
- la sede della direzione (art. 21);
- e.
- il capitale minimo o la garanzia (art. 22);
- f.
- i collaboratori responsabili e le persone che possiedono una partecipazione determinante (art. 23);
- g.
- i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 29);
- h.
- la società di audit2 (art. 30).
2Il commerciante allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). 2 Nuova espr. giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
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Art. 18 Descrizione del campo di attività
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività. 2Deve in particolare indicare: - a.
- quali tipi di valori mobiliari negozia e quali altri affari tratta;
- b.
- su quali mercati opera;
- c.
- per conto di quale genere di clienti agisce.
3Il campo materiale e geografico di attività deve corrispondere ai mezzi finanziari e all'organizzazione aziendale. 4Deve indicare alla FINMA le borse svizzere o estere delle quali intende divenire membro. 5Se intende esercitare una filale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il commerciante deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dell'attività all'estero, in particolare: - a.
- un piano di attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
- b.
- l'indirizzo della sede all'estero;
- c.
- i nomi delle persone alle quali è affidata l'amministrazione e la direzione;
- d.
- la società di audit;
- e.
- l'autorità di sorveglianza nel Paese ospite.
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Art. 19 Organizzazione
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. 2I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari. 3Per l'accertamento, la limitazione e la sorveglianza dei rischi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1,1 il commerciante stabilisce in un regolamento o in direttive interne: - a.
- i principi della gestione dei rischi;
- b.
- la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio.
1 Questo art. ha ora un nuovo testo.
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Art. 20 Sistema di controllo interno
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. 2In particolare affida a un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo di revisione interno o ispettorato). Quest'ultimo verifica anche l'osservanza dell'obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell'articolo 11 della legge. 3In singoli casi fondati la FINMA può esonerare il commerciante dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
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Art. 21 Sede della direzione
(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 5 LBVM) 1Il commerciante deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono fatte salve le direttive e le decisioni generali nell'ambito della gestione di gruppo, sempre che il commerciante faccia parte di un gruppo attivo nel campo finanziario e sottoposto ad un'adeguata sorveglianza di gruppo da parte delle autorità estere di sorveglianza. 2Le persone alle quali è stata affidata la gestione del commerciante devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente e responsabilmente la gestione.
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Art. 22 Capitale minimo e garanzia
(art. 10 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un commerciante.1 2Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone: - a.
- dei conti di capitale; e
- b.2
- degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri creditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.
3Gli averi di cui al capoverso 2 possono essere imputati soltanto se risulta da una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit l'obbligo del commerciante di non ridurre al di sotto del limite del capitale minimo alcuna delle due componenti del capitale senza l'accordo preliminare della società di audit. 4La FINMA può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 2 e 3, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di versamento in contanti su un conto bancario bloccato. 5In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare un'altra soglia di garanzia. 6Per le banche si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 20123 sui fondi propri (OFoP).4
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2781). 3 RS 952.03 4 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 6 all'O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5441).
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Art. 23 Indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti
(art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 3, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) 1Il commerciante deve fornire nella sua richiesta di autorizzazione indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti. La richiesta contiene in particolare: - a.
- nel caso delle persone fisiche: indicazioni sulla nazionalità, il domicilio, le partecipazioni determinanti ad altre società e le procedure giudiziarie e amministrative in corso, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziario;
- b.
- nel caso delle società: gli statuti o i contratti di società, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione del campo di attività, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura di gruppo, nonché indicazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative concluse o in corso.
2Per le persone che possiedono partecipazioni determinanti la richiesta di autorizzazione contiene inoltre: - a.
- le quote di partecipazione;
- b.
- la dichiarazione di cui all'articolo 28 capoverso 2.
3Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge: - a.
- i membri dell'organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo, nonché della direzione;
- b.1
- capo dell'organo di revisione interno.
4Sono persone che possiedono partecipazioni determinanti (qualificate) ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge le persone fisiche e giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto di un commerciante o che possono influenzare altrimenti in modo determinante la sua attività.
1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
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Art. 24 Iscrizione nel registro di commercio
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) Il commerciante di nuova fondazione può iscriversi al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'esercizio da parte della FINMA.
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