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Art. 4 Richiesta di autorizzazione
(art. 4 e 5 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie alla sua valutazione, in particolare informazioni su: - a.
- il campo di attività (art. 6);
- b.
- il luogo della direzione (art. 7);
- c.
- la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8);
- d.
- la gestione dei rischi (art. 9);
- e.
- la garanzia (art. 10);
- f.
- il capitale minimo (art. 13);
- g.
- i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 48, 49, 56, 57 e 69);
- h.
- la società di audit (art. 71).
2 L’infrastruttura del mercato finanziario allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.
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Art. 5 Mutamento dei fatti
(art. 7 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare: - a.
- tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;
- b.
- tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero;
- c.
- nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigilanza.
2 Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.
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Art. 6 Campo di attività
(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. 2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.
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Art. 7 Luogo della direzione
(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
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Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa
(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto: - a.
- dell’organo di direzione;
- b.
- dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
- c.
- dell’organo di audit interno.
2 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c. 3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato. 4 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garantire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi. 5 Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
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Art. 9 Gestione dei rischi
(art. 8 cpv. 3 LInFi) 1 Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a: - a.
- i rischi legali;
- b.
- i rischi di credito e di liquidità;
- c.
- i rischi di mercato;
- d.
- i rischi operativi;
- e.
- i rischi di regolamento;
- f.
- i rischi di reputazione; e
- g.
- i rischi aziendali generali.
2 Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario. 3 Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti. 4 La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»). 6 L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.
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Art. 10 Garanzia
(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi) 1 La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi: - a.
- per le persone fisiche:
- 1.
- indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
- 2.
- un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
- 3.
- referenze,
- 4.
- un estratto del casellario giudiziale;
- b.
- per le società:
- 1.
- gli statuti,
- 2.
- un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,
- 3.
- una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo,
- 4.
- indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.
2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili. 3 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.
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Art. 11 Esternalizzazione
(art. 11 LInFi) 1 Vi è esternalizzazione a norma dell’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12. 2 In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare: - a.
- il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;
- b.
- le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario;
- c.
- i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;
- d.
- il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono comunicati dati protetti dalla legge, del segreto professionale;
- e.
- il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della società di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).
3 L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accuratamente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi. 4 In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanziario i cui dati potrebbero essere comunicati a un fornitore di servizi all’estero devono esserne informati. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo organo di audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato. 6 I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinato da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.
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Art. 12 Servizi essenziali
(art. 11 cpv. 1 LInFi) 1 Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance». 2 Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche: - a.
- nel caso delle sedi di negoziazione:
- 1.
- tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
- 2.
- la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- b.
- nel caso delle controparti centrali:
- 1.
- la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,
- 2.
- la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
- c.
- nel caso dei depositari centrali:
- 1.
- l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
- 2.
- la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
- 3.
- la riconciliazione dei portafogli;
- d.
- nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
- 1.
- la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
- 2.
- la pubblicazione dei dati comunicati,
- 3.
- la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;
- e.
- nel caso dei sistemi di pagamento:
- 1.
- la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
- 2.
- la tenuta di conti di compensazione.
- f.3
- nel caso dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
- 1.
- tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
- 2.
- la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
- g.4
- nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
- 1.
- i servizi di cui alla lettera f,
- 2.
- la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
- 3.
- la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
- 4.
- la riconciliazione dei portafogli.
3 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 4 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
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Art. 13 Capitale minimo
(art. 12 LInFi) 1 Il capitale minimo ammonta: - a.5
- per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi;
- b.
- per le controparti centrali a 10 milioni di franchi;
- c.
- per i depositari centrali a 5 milioni di franchi;
- d.
- per i repertori di dati sulle negoziazioni a 500 000 franchi;
- e.
- per i sistemi di pagamento a 1,5 milioni di franchi;
- f.6
- per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 1 milione di franchi;
- g.7
- per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 5 milioni di franchi.
1bis In casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore per le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD.8 2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanziario. 5 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 6 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 7 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 8 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
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Art. 14 Continuità operativa
(art. 13 LInFi) 1 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare: - a.
- i compiti, le responsabilità e le competenze;
- b.
- la periodicità della verifica dell’analisi di impatto sull’attività di cui al capoverso 2;
- c.
- il rendiconto, la comunicazione e la formazione.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario effettua un’analisi di impatto sull’attività, che stabilisce il livello e il tempo di ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio. 3 Essa determina le opzioni per il ripristino dei processi operativi necessari all’esercizio. 4 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere approvata dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
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Art. 15 Sistemi informatici
(art. 14 LInFi) 1 I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che: - a.
- possano essere soddisfatti in misura adeguata i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni nell’ottica dell’attività;
- b.
- sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
- c.
- esistano misure per individuare le lacune a livello di sicurezza e sia possibile reagire in maniera adeguata.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rilevanti per l’attività possano essere ripristinati in caso di perdita.
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Art. 16 Operazioni estere
(art. 17 LInFi) 1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente: - a.
- un piano d’attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
- b.
- l’indirizzo della sede all’estero;
- c.
- i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
- d.
- la società di audit;
- e.
- l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA: - a.
- la cessazione dell’attività all’estero;
- b.
- ogni importante modifica dell’attività all’estero;
- c.
- il cambiamento della società di audit;
- d.
- il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
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Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto
(art. 18 LInFi) 1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici. 3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
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Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi
(art. 20 LInFi) Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.
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Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali
(art. 21 LInFi) Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente: - a.
- le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;
- b.
- i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;
- c.
- i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti;
- d.
- i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
- e.
- le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
- f.
- le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;
- g.
- i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
- h.
- il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;
- i.
- ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.
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