Costituzione
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§ 80 Organizzazione e finanziamento
1 Gli enti ecclesiastici di diritto pubblico sono autonomi. Disciplinano il diritto di voto dei loro membri e stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno statuto sottoposto per approvazione ai loro aventi diritto di voto. 2 Lo statuto può prevedere una suddivisione in enti territoriali di diritto pubblico. 3 Gli enti ecclesiastici di dritto pubblico hanno facoltà di riscuotere imposte presso i loro membri e presso le persone giuridiche. 4 Il gettito delle imposte riscosse presso le persone giuridiche dev’essere destinato ad attività sociali e culturali. 5 La legge disciplina i particolari. |