Costituzione
del Cantone di Lucerna

Traduzione 1

del 17 giugno 2007 (Stato 3 marzo 2016) 23

1 Dal testo originale tedesco.

2 La Cost. cantonale è stata adottata dal Gran Consiglio il 30 gen. 2007 ed accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007(K 2007 1772). Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5087art. 1 1201).

3 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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§ 80 Organizzazione e finanziamento

1 Gli en­ti ec­cle­sia­sti­ci di di­rit­to pub­bli­co so­no au­to­no­mi. Di­sci­pli­na­no il di­rit­to di vo­to dei lo­ro mem­bri e sta­bi­li­sco­no le li­nee fon­da­men­ta­li del­la lo­ro or­ga­niz­za­zio­ne in uno sta­tu­to sot­to­po­sto per ap­pro­va­zio­ne ai lo­ro aven­ti di­rit­to di vo­to.

2 Lo sta­tu­to può pre­ve­de­re una sud­di­vi­sio­ne in en­ti ter­ri­to­ria­li di di­rit­to pub­bli­co.

3 Gli en­ti ec­cle­sia­sti­ci di drit­to pub­bli­co han­no fa­col­tà di ri­scuo­te­re im­po­ste pres­so i lo­ro mem­bri e pres­so le per­so­ne giu­ri­di­che.

4 Il get­ti­to del­le im­po­ste ri­scos­se pres­so le per­so­ne giu­ri­di­che dev’es­se­re de­sti­na­to ad at­ti­vi­tà so­cia­li e cul­tu­ra­li.

5 La leg­ge di­sci­pli­na i par­ti­co­la­ri.

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