Costituzione
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Art. 100 Consiglio dell’educazione
1 Il Consiglio dell’educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull’intero sistema scolastico ed educativo. 2 Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri. La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione. |