Costituzione
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Art. 101 Amministrazione cantonale
1 L’amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato. 2 Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista. 3 Eccezionalmente, l’adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato. |