Costituzione
del Cantone di Uri

Traduzione 1

del 28 ottobre 1984 (Stato 21 settembre 2021) 2

1 Accettata nella votazione popolare del 28 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (Raccolta sistematica del diritto del Canton Uri, RB 1.1101). Garanzia dell’AF del 3 ott. 1985 (FF 1985 II 1216art. 1 II 589). Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 101 Amministrazione cantonale

1 L’am­mi­ni­stra­zio­ne can­to­na­le si sud­di­vi­de in di­re­zio­ni. Es­se so­no di­ret­te dai mem­bri del Con­si­glio di Sta­to.

2 Sin­go­li com­pi­ti am­mi­ni­stra­ti­vi del Can­to­ne pos­so­no es­se­re de­le­ga­ti a isti­tu­ti au­to­no­mi, a Co­mu­ni, a con­sor­zi, a or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­can­to­na­li o a im­pre­se a eco­no­mia mi­sta.

3 Ec­ce­zio­nal­men­te, l’adem­pi­men­to di com­pi­ti pub­bli­ci può es­se­re af­fi­da­to a or­ga­niz­za­zio­ni di di­rit­to pri­va­to, sem­pre che sia­no ga­ran­ti­ti i di­rit­ti di par­te­ci­pa­zio­ne e la tu­te­la giu­ri­sdi­zio­na­le dei cit­ta­di­ni, non­ché la vi­gi­lan­za da par­te del Con­si­glio di Sta­to.

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