Costituzione
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Art. 64
1Un’iniziativa popolare generica, se conforme alla Costituzione, dev’essere sottoposta entro un anno al voto del Popolo qualora il Gran Consiglio non l’approvi. Se il Gran Consiglio l’approva o il Popolo l’accetta, il Gran Consiglio elabora un testo che dev’essere sottoposto entro due anni al voto alle urne. 2Il Gran Consiglio deve trattare le iniziative popolari elaborate, se conformi alla Costituzione, in modo che possano essere sottoposte entro due anni al voto del Popolo, assieme all’eventuale controprogetto. |