Costituzione
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Art. 69
1 La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale d’appello. 2 In quanto Corte costituzionale, il Tribunale d’appello giudica:
50 Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78art. 1 n. 2, 1997 III 957). |