Costituzione
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Art. 1310
1 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù delle legislazioni cantonale e comunale. 2 La partecipazione alle elezioni e votazioni cantonali e comunali è un dovere civico. 3 Ogni cittadino attivo è tenuto ad assumere, per la durata di un mandato, la funzione ufficiale che gli è affidata in conformità della Costituzione, per quanto si tratti di funzione a titolo accessorio; la legge definisce le eccezioni. 10 Accettato nella votazione popolare del 1° dic. 1996, in vigore dal 1° dic. 1996. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78art. 1 n. 2, 1997 III 957). |