Costituzione
del Cantone di Nidvaldo2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 Accettato nella votazione popolare del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 20112667art. 1 n. 1, 2010 7007).

3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 1310

1 Ognu­no è te­nu­to ad adem­pie­re i do­ve­ri che gli in­com­bo­no in vir­tù del­le le­gi­sla­zio­ni can­to­na­le e co­mu­na­le.

2 La par­te­ci­pa­zio­ne al­le ele­zio­ni e vo­ta­zio­ni can­to­na­li e co­mu­na­li è un do­ve­re ci­vi­co.

3 Ogni cit­ta­di­no at­ti­vo è te­nu­to ad as­su­me­re, per la du­ra­ta di un man­da­to, la fun­zio­ne uf­fi­cia­le che gli è af­fi­da­ta in con­for­mi­tà del­la Co­sti­tu­zio­ne, per quan­to si trat­ti di fun­zio­ne a ti­to­lo ac­ces­so­rio; la leg­ge de­fi­ni­sce le ec­ce­zio­ni.

10 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 1° dic. 1996, in vi­go­re dal 1° dic. 1996. Ga­ran­zia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78art. 1 n. 2, 1997 III 957).

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