Costituzione
del Cantone di Soletta

Traduzione 1

dell’8 giugno 1986 (Stato 3 marzo 2016) 2

1 Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 104 Principi concernenti il sistema scolastico

1 L’edu­ca­zio­ne e la for­ma­zio­ne so­no com­pi­ti as­sun­ti con­giun­ta­men­te dai ge­ni­to­ri e dal­la scuo­la. La leg­ge di­sci­pli­na i ri­spet­ti­vi di­rit­ti e do­ve­ri.

2 Ogni alun­no ha di­rit­to a una for­ma­zio­ne ade­gua­ta al­le sue ca­pa­ci­tà in­tel­let­tua­li, mo­ra­li e fi­si­che. Le ma­te­rie in­se­gna­te so­no le stes­se per am­bo i ses­si.

3 La fre­quen­ta­zio­ne del­la scuo­la è ob­bli­ga­to­ria du­ran­te il tem­po sta­bi­li­to dal­la leg­ge.

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