Costituzione
|
Art. 105 Scuole pubbliche
1 I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base, ad eccezione degli istituti pedagogici speciali; la scuola d’infanzia è parte integrante della scuola di base. Il Cantone partecipa alle spese.63 2 Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali e le altre scuole pubbliche.64 63 Accettato nella votazione popolare del 14 apr. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 20146817art. 1 n. 4 3183). 64 Accettato nella votazione popolare del 14 apr. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 20146817art. 1 n. 4 3183). |