Costituzione
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Art. 25
1 Ha diritto di voto ogni abitante del Cantone che abbia la cittadinanza svizzera e abbia compiuto i 18 anni.5 2 Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. 3 La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto. 5Accettato nella votazione popolare del 2 giu. 1991, in vigore dal 3 ott. 1991. Garanzia dell’AF del 3 ott. 1991 (FF 1991 IV 187art. 1 n. 2, III 878). |