Costituzione
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§ 82 Statuto e indipendenza
1 Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni. 2 Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione.52 3 Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.53 52Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 20025883art. 1 n. 5 3177). 53Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 20025883art. 1 n. 5 3177). |