Costituzione
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§ 98 Scuole universitarie e scuole specializzate
1 Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica. 2 Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate. 3 Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea. |