Costituzione
del Cantone di Vaud

1 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 14 apr. 2003. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5993 3058). Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 143

1 Nes­su­no può es­se­re con­tem­po­ra­nea­men­te mem­bro dell’au­to­ri­tà de­li­be­ran­te e dell’au­to­ri­tà ese­cu­ti­va di un Co­mu­ne.

2 I pub­bli­ci di­pen­den­ti su­pe­rio­ri dell’am­mi­ni­stra­zio­ne co­mu­na­le non pos­so­no far par­te del Con­si­glio co­mu­na­le.

3 Il re­go­la­men­to co­mu­na­le può li­mi­ta­re il cu­mu­lo di un man­da­to ese­cu­ti­vo co­mu­na­le con man­da­ti can­to­na­li o fe­de­ra­li.

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