Costituzione
della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 86

I tri­bu­na­li ap­pli­ca­no il di­rit­to fe­de­ra­le e il di­rit­to can­to­na­le. Non dan­no at­tua­zio­ne al­le di­spo­si­zio­ni le­gi­sla­ti­ve o re­go­la­men­ta­ri con­tra­rie al di­rit­to di ran­go su­pe­rio­re. So­no fat­te sal­ve le nor­me del di­rit­to fe­de­ra­le re­la­ti­ve all’ap­pli­ca­zio­ne del­le leg­gi fe­de­ra­li.


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