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Art. 11 Momento dell’iscrizione
1 Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d’esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato. 2 Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di grado superiore passata in giudicato o della decisione successiva. 3 In caso di procedimenti penali pendenti, i dati vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane dall’apertura del procedimento penale o dal cambiamento intervenuto. 4 L’iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché mette in questione lo scopo del procedimento penale. |