Ordinanza
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Art. 30 Misure
1 L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso. 2 Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata. 3 Se l’ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all’autorità segnalante e chiede la cancellazione della segnalazione corrispondente. 4 È consentito porre sotto protezione le persone segnalate secondo l’articolo 28 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se sono date le condizioni per un internamento forzato ai sensi della legislazione svizzera. L’adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso. 5 Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi e impedire loro di proseguire il viaggio se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto. |