Ordinanza
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Art. 50 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione
1 Una persona che intende esercitare il proprio diritto d’accesso presenta una richiesta a fedpol nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022183 sulla protezione dei dati (OPDa). La pretesa di altri diritti della persona interessata è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020184 sulla protezione dei dati (LPD).185 2 Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l’autorità segnalante. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di esprimere un parere. 3 Se ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, il Servizio giuridico di fedpol redige il parere d’intesa con le autorità segnalanti. 4 Se una persona presenta una richiesta di informazione, in linea di principio dev’essere informata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l’informazione entro questo termine, occorre avvertire la persona. Tuttavia l’informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione. 5 Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, dev’essere informata sulle misure adottate al più tardi tre mesi dopo la ricezione della sua richiesta. 6 È fatto salvo l’articolo 8a LSIP per la restrizione del diritto d’accesso in caso di segnalazioni per l’arresto a scopo di estradizione.186 185 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 46 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 186 Introdotto dall’all. 2 n. II 46 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |