Art. 19 Sviluppo, avvio e realizzazione di progetti
1 Sulla base del piano direttore o di un mandato del comitato operativo, il fornitore di prestazioni sviluppa i possibili progetti ed elabora gli studi preliminari che fungono da base decisionale. 2 L’assemblea strategica decide in merito all’avvio dei progetti di importanza nazionale e strategica e l’assemblea operativa in merito all’avvio di altri progetti. La stessa regola si applica anche all’annullamento o al riorientamento di un progetto. 3 L’assemblea competente per la decisione in merito all’avvio di un progetto stabilisce, con diritto di voto limitato in virtù dell’articolo 13 capoverso 5, le condizioni per:
4 Il comitato competente designa una persona come committente. Quest’ultima sottostà alla vigilanza del comitato. 5 Il fornitore di prestazioni è competente per la realizzazione dei progetti nonché per lo sviluppo, l’acquisto e la messa a disposizione dei prodotti. 6 I gruppi specialistici competenti sono coinvolti in tutte le fasi. 7 L’attuazione dei progetti si basa su norme riconosciute. In particolare, nell’ambito dell’attuazione dei progetti occorre elaborare un piano SIPD2 che funga da base per la definizione delle misure in materia di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati. 8 Il fornitore di prestazioni intraprende tempestivamente quanto necessario per sostenere la collaborazione tra i servizi preposti alla protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni conformemente al diritto applicabile alle parti contraenti. 2 SIPD = sicurezza delle informazioni e protezione dei dati |