Legge federale
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Art. 3 Principi
1 L’esercente di un impianto nucleare risponde, senza limitazione finanziaria, dei danni nucleari causati. 2 Egli risponde anche dei danni nucleari direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili, insurrezioni o atti terroristici. 3 Se la responsabilità civile in caso di transito di sostanze nucleari è limitata in virtù della legislazione estera, il Consiglio federale aumenta corrispondentemente al rischio del trasporto il limite massimo di responsabilità dell’esercente straniero interessato qualora l’importo previsto nella legislazione estera non copra adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante il transito. 4 Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure è rimborsato soltanto se l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha ordinato le misure o le ha approvate a posteriori (art. 1 par. (a) cpv. (ix) della Convenzione di Parigi). |