Ordinanza
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Art. 2 Aventi diritto
1 Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno diritto a un’indennità:
1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:
2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.11 2bis La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 202112 non conferisce alcun diritto all’indennità.13 3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se:
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.17 3quater I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202018 hanno diritto all’indennità se non possono essere occupati conformemente all’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.19 3quinquies I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA particolarmente a rischio hanno diritto all’indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l’articolo 27a capoversi 10 e 11 dell’ordinanza 3 COVID-19. La condizione di persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.20 4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 190821 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.22 5 ...23 6 Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno di lavoro. 7 I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell’affiliato. 8 Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705). 8 RS 830.1 10 Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705). 13 Introdotto dall’art. 6 n. 2 dell’O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RU 2020 2737). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 dell’O COVID-19 del 27 gen. 2021 sui provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dall’8 feb. 2021 (RU 2021 61). 14 RS 837.0 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 16 apr. 2020 (RU 2020 1257). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 1°lug. 2020 (RU 2020 2729). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 183). 19 Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 30 set. 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 20 Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 30 set. 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 21 RS 221.229.1 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571). 23 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705). |