Ordinanza
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Art. 3 Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliere 24
1 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all’istituto o alla quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli. 2 2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 2, il diritto nasce con l’inizio della quarantena dei contatti ordinata alla persona esercitante l’attività lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo sette indennità giornaliere per caso di quarantena.25 3 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 o 3bis, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.26 4 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1, capoverso 3 o 3bis, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.27 5 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quater, il diritto nasce nel momento in cui una loro occupazione secondo l’articolo 27a capoversi 1–4 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202028 risulta impossibile o se in virtù dell’articolo 27a capoverso 6 dell’ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro assegnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l’abrogazione dell’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19.29 6 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3quinquies il diritto nasce con l’interruzione dell’attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.30 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705). 25 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 27 gen. 2021 (Quarantena dei contatti e isolamento), in vigore dell’8 feb. 2021 (RU 2021 60). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571). 29 Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 30 set. 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). 30 Introdotto dall’appendice dell’O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 30 set. 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296, 378, 507). |