Legge federale
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Art. 11c Restrizione del diritto d’accesso applicabile alle domande di arresto a scopo di estradizione
1 Chiunque può domandare se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto a scopo di estradizione nei suoi confronti. Questo diritto va esperito davanti all’Ufficio federale. Se la domanda è presentata a un’altra autorità, quest’ultima la trasmette senza indugio all’Ufficio federale. 2 Qualora una persona domandi all’Ufficio federale se ha ricevuto una domanda di arresto a scopo di estradizione, questo le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito. 3 L’Incaricato effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 22 della legge del 28 settembre 201837 sulla protezione dei dati in ambito Schengen. 4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’Incaricato ordina all’Ufficio federale di porvi rimedio. 5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. 6 La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile. 7 Se lo Stato richiedente vi acconsente, l’Ufficio federale è autorizzato, in deroga al capoverso 2, a fornire all’interessato le informazioni richieste. 37 RS 235.3 |