Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 266 Esecuzione
1 L’autorità penale attesta nell’ordine di sequestro o in una quietanza separata l’avvenuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati. 2 L’autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione. 3 In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo. 4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all’avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito. 5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188980 sulla esecuzione e sul fallimento. I proventi di tale realizzazione sono quindi sequestrati. 6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati. |