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Art. 41
Qualora uno Stato contraente abbia un sistema di governo per cui i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra Autorità centrali e altre sue autorità, la firma, ratificazione, accettazione o approvazione della Convenzione, ovvero l’adesione a quest’ultima, o una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 40, non implica conseguenze circa la divisione interna dei poteri in questo Stato. |
