|
Art. 34a
II. Notificazione mediante pubblicazione 1La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:
2La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. 3Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. 4I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati. 1 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |