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Art. 93
D. Devoluzione delle multe, di beni confiscati, ecc. 1In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l’articolo 92 sono devoluti alla Confederazione. 2Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull’articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale1, l’amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.3 1 RS 311.0. Ora: art. 70 cpv. 1. |