Legge federale
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Art. 11 Contingenti d’autorizzazioni 39
1 Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l’acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto per l’insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese. 2 Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di contingente. 3 Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell’importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio. 4 I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell’ambito dei loro contingenti. 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413). |