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Art. 12 Collaborazione con l’estero
1 Nei limiti dell’articolo 70 capoverso 1 lettera f, il SIC può collaborare per l’esecuzione della presente legge con servizi delle attività informative e autorità di sicurezza esteri:
2 D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il SIC può impiegare collaboratori nelle rappresentanze svizzere all’estero al fine di promuovere i contatti internazionali. Per l’esecuzione della presente legge, essi collaborano direttamente con le autorità competenti dello Stato ospite e di Stati terzi. 3 La collaborazione con servizi delle attività informative esteri per l’adempimento dei compiti informativi secondo la presente legge compete al SIC. 4 I Cantoni possono cooperare con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera. |