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Art. 58
1 Il SIC memorizza in sistemi d’informazione distinti da quelli di cui all’articolo 47 i dati provenienti dalle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 26; i dati sono memorizzati con riferimento a casi specifici. 2 Il SIC provvede affinché i dati personali che provengono da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e che non hanno alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia non vengano utilizzati e siano distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla fine delle misure. 3 Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda una persona appartenente ad una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 CPP21, la cernita e distruzione dei dati non aventi alcuna correlazione con la specifica situazione di minaccia avvengono sotto la direzione22 del TAF. Se la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione riguarda un’altra persona, vanno distrutti anche i dati in merito ai quali una persona può avvalersi della facoltà di non deporre secondo gli articoli 171–173 CPP. 4 In casi specifici e tenendo conto dell’articolo 5 capoversi 5–8, il SIC può memorizzare dati personali anche nel sistema d’informazione appositamente previsto di cui all’articolo 47 capoverso 1, sempre che contengano informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1. 5 I collaboratori del SIC incaricati dell’esecuzione di una misura di acquisizione e dell’analisi dei risultati hanno accesso ai corrispondenti dati mediante procedura di richiamo. 6 Il Consiglio federale disciplina:
21 RS 312.0 22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10) |