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Art. 60 Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere
1 Il SIC comunica dati personali ad autorità svizzere se ciò è necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale determina le autorità interessate. 2 Se i riscontri del SIC servono ad altre autorità per il perseguimento penale, per la prevenzione di reati gravi o per il mantenimento dell’ordine pubblico, il SIC le mette a loro disposizione, spontaneamente o su richiesta, garantendo la protezione delle fonti. 3 Il SIC comunica a un’autorità di perseguimento penale dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ogniqualvolta contengano indizi concreti di un reato il cui perseguimento può dar luogo a una misura di sorveglianza comparabile in virtù del diritto processuale penale. 4 Il SIC indica alle autorità di perseguimento penale la provenienza dei dati. Il seguito della procedura è retto dalle disposizioni del CPP23 o della Procedura penale militare del 23 marzo 197924. |