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Art. 77 Statuto dell’autorità di vigilanza indipendente
1 L’autorità di vigilanza indipendente esercita la propria funzione in modo indipendente; non è vincolata a istruzioni. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DDPS. 2 L’autorità di vigilanza indipendente dispone di un proprio preventivo. Assume il proprio personale. 3 Si costituisce da sé. Definisce la propria organizzazione e i propri metodi di lavoro in un regolamento interno. 4 I rapporti di lavoro del capo dell’autorità di vigilanza e del personale sono retti dalla legge del 24 marzo 200038 sul personale federale. Al capo dell’autorità di vigilanza non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge sul personale federale.39 38 RS 172.220.1 39 La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 12 mar. 2020, pubblicata il 24 mar. 2020, concerne solamente il testo francese (RU 2020 1057). |
