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Art. 81 Alta vigilanza parlamentare
1 L’alta vigilanza parlamentare sulle attività del SIC e sulle attività svolte dalle autorità d’esecuzione cantonali su mandato della Confederazione per l’esecuzione della presente legge incombe alla DelCG e alla Delegazione delle finanze nei rispettivi ambiti di competenza e conformemente alla legge del 13 dicembre 200254 sul Parlamento. 2 Gli organi di vigilanza parlamentare cantonali verificano l’esecuzione di cui all’articolo 85 capoverso 1. |