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Art. 21 Criteri d'aggiudicazione
1L'offerta più favorevole dal profilo economico ottiene l'appalto. Essa viene determinata considerando diversi criteri, in particolare il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi d'esercizio, il servizio clientela, l'idoneità della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, il valore tecnico e la formazione di persone nella formazione professionale di base. Quest'ultimo criterio può essere preso in considerazione soltanto per gli appalti non sottoposti a trattati internazionali.1 1bisSe il committente ripartisce le prestazioni che intende acquistare in prestazioni parziali (lotti), può stabilire che un offerente riceva unicamente un numero limitato di lotti. Deve indicarlo nel bando.2 2I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza. 3Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione dell'appalto può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 773; FF 2013 4673 4689). |