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Art. 6 Entità della commessa
1La presente legge si applica unicamente se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare raggiunge il seguente valore soglia, esclusa l'imposta sul valore aggiunto:
2D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca2, adegua periodicamente i valori soglia ai dati del GPA. 1 Aggiornato dall'art. 1 dell'O del DEFR del 22 nov. 2017 sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2018 e 2019, in vigore il 1° gen. 2018 al 31 dic. 2019 (RU 2017 7267). |