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Art. 7 Valore della commessa
1Una commessa non può essere suddivisa con l'intento di eludere l'applicazione della presente legge. 2Se, per la realizzazione di un'opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili, è determinante il loro valore complessivo. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare delle singole commesse edili che in ogni caso sottostanno alla presente legge, nonché la loro parte percentuale nel valore globale (clausola bagattellare). 3Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi, simili fra di loro, o suddivide una commessa di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato in base:
4Se una commessa contiene l'opzione per commesse successive, è determinante il valore globale. |