Legge federale
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Art. 5 Gestione dell’informazione e degli atti
1 L’Archivio federale garantisce ai servizi tenuti ad offrire i loro documenti una consulenza per quanto concerne l’organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento dei loro documenti. Può offrire detta consulenza anche ad altri servizi. 2 Ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati. 3 Emana, all’attenzione dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti, istruzioni relative:
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