Legge federale
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Art. 13
1 Gli organi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d gestiscono il numero AVS conformemente all’articolo 50c LAVS13. 2 La gestione di altre caratteristiche è retta dalle disposizioni federali determinanti, nonché dai requisiti del catalogo di cui all’articolo 4 capoverso 4, a condizione che la caratteristica figuri nel catalogo. 3 L’Ufficio federale è consultato in caso di modifiche del contenuto di un registro. 13 RS 831.10 |
