Legge federale
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Art. 14a Riserva, dividendi e acquisto di buoni di partecipazione propri di banche cooperative 73
1 La banca cooperativa assegna il 5 per cento dell’utile dell’esercizio alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale proprio. Assegna alla riserva generale, a prescindere dall’ammontare di quest’ultima:
2 La banca cooperativa adopera la riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale proprio, per sopperire a perdite o per prendere misure che le permettano di continuare l’attività in tempo di cattivo andamento degli affari, di evitare la soppressione di posti di lavoro o di attenuarne le conseguenze. 3 La banca cooperativa preleva eventuali dividendi sui buoni di partecipazione soltanto sull’utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine. 4 La banca cooperativa può acquistare buoni di partecipazione propri soltanto se:
5 La percentuale di cui al capoverso 4 lettera a può essere aumentata a un massimo del 20 per cento se nel termine di due anni i buoni di partecipazione propri acquistati eccedenti il valore soglia del 10 per cento sono alienati oppure annullati mediante una riduzione del capitale. 73 Introdotto dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |
