Legge federale
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Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento 139
1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. 2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF140 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.141 139 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 141 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |