Legge federale
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Art. 22 Contratto di fornitura di personale a prestito
1 Il prestatore deve concludere con l’impresa acquisitrice un contratto scritto. Deve indicarvi:
2 Sono nulli gli accordi che intralciano o impediscono l’impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell’impiego. 3 Sono nondimeno ammessi gli accordi secondo i quali il prestatore può esigere un’indennità dall’impresa acquisitrice qualora l’impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell’impiego, passi a questa impresa. 4 L’indennità non può superare l’importo che l’impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell’utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell’importo già pagato per le spese amministrative e per l’utile. 5 Se il prestatore è privo dell’autorizzazione necessaria, il contratto di fornitura di personale a prestito è nullo. In questo caso, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni12 sugli atti illeciti e sull’indebito arricchimento. 12RS 220 BGE
120 IA 89 () from 3. März 1994
Regeste: Art. 2 ÜbBest. BV; Vereinbarkeit der kantonalen Gesetzgebung mit dem Bundesrecht. Art. 8 des Genfer Gesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih ist mit dem Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nicht vereinbar, weil diese Bestimmung von der in Art. 20 des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih getroffenen Regelung, welche abschliessenden Charakter hat, abweicht (E. 2, 3).
145 III 63 (4A_442/2018) from 24. Januar 2019
Regeste: Art. 75 ATSG; Anwendbarkeit bei der Arbeitsvermittlung? Der Einsatzbetrieb kann sich mangels Arbeitgeberstellung nicht auf das Regressprivileg von Art. 75 ATSG berufen (E. 2). |