Legge federale
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Art. 41 Garanzia riguardante il differimento della riscossione dell’interesse sul capitale proprio
Ai proprietari di case che, per ridurre ulteriormente le pigioni, hanno differito la riscossione dell’interesse sul capitale proprio e, per motivi gravi sono costretti a vendere l’immobile o l’abitazione la Confederazione garantisce un prezzo di vendita corrispondente a quello cui essa potrebbe acquistare l’immobile o l’abitazione se esercitasse il diritto di compera e prelazione giusta l’articolo 50 capoverso 2. Il capitale proprio computabile è aumentato degli interessi differiti. |