Legge federale
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Art. 50 Garanzia
1 Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l’aiuto federale non possono, per la durata dell’aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l’approvazione della Confederazione. 2 A tutela del divieto di distrazione dalla destinazione di alienazione è garantito alla Confederazione, per la durata dei divieti, il diritto di compera e di prelazione al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore. Il diritto di compera e di prelazione può essere ceduto ai Cantoni e ai Comuni, come anche alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d’abitazioni di pubblica utilità. 3 Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come anche il diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, a registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà. 4 Nel rimanente, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente definisce le condizioni cui deve essere permessa la libera alienazione. |
